Home » RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

Aiuti ai titolari di attivitĂ  produttive. Come fare - Scandenza domande 18 Settembre 2009

19 July 2009 No Comment

In data 9 luglio 2009 è stata approvata l’ordinanza 3789 che riconosce ai titolari di attivitĂ  produttive che abbiano subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici del 6 aprile 2009, un indennizzo correlato alla durata della sospensione dell’attivitĂ  per un periodo massimo di 120 giorni (quantificato in 365esimi) sulla base dei redditi prodotti e risultanti dalla dichiarazione dei redditi del 2008 o in assenza di dichiarazione dei redditi, risultanti dalle scritture contabili.

Inoltre, l’ordinanza prevede all’art. 2 un indennizzo per:

  • la ricostruzione e la riparazione dei beni mobili registrati distrutti o danneggiati per effetto degli eventi sismici, non superiore al 75% del costo stimato fino ad un massimo di Euro 300 mila.
  • il ripristino di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti distrutte a causa degli eventi sismici non superiore al 30% del prezzo di acquisto e fino al massimo di Euro 60 mila.
  • il ristoro dei beni mobili derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all’esercizio dell’ attivitĂ  espletata, rapportato al danno subito e comunque non superiore al 50%  del medesimo danno fino ad un massimo di Euro 200 mila.

Per la concessione di tali indennizzi è necessario però produrre una perizia giurata attestante:

  • la descrizione dettagliata dei beni distrutti e/o danneggiati
  • il valore economico al momento degli eventi sismici
  • il nesso di causalitĂ  tra il danno e l’evento sismico
  • il costo relativo alla riparazione o la quantificazione del danno subito

All’art. 3 l’ordinanza prevede un indennizzo diretto (fino ad un massimo di Euro 10 mila) a favore dei beni mobili anche non registrati danneggiati a seguito dell’evento sismico ed ubicati al momento del sisma all’interno dell’abitazione principale distrutta o inagibile (esito di tipo E). L’indennizzo non è cumulabile con quelli previsti all’art. 2.

L’art. 4 dispone un indenizzo pari al 70% dei danni subiti fino ad un massimo di Euro 80 mila a favore di soggetti individuali o collettivi che esercitano:

  • attivitĂ  sociali
  • attivitĂ  culturali
  • attivitĂ  ricreative
  • attivitĂ  sportive
  • attivitĂ  religiose

L’ordinanza individua inoltre altri aiuti a favore di imprese aventi ad oggetto la costruzione e la vendita di uffici da adibire ad uso abitativo in corso di realizzazione il 6 aprile 2009. Per tali societĂ  è previsto un indennizzo di non superiore al 75% del costo stimato e fino ad un massimo di Euro 30 mila per la ripazione ed il miglioramento sismico.

Per accedere agli indennizzi occorre presentare apposita domanda al sindaco del comune nel cui territorio si trovano i beni danneggiati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza (scadenza 18 settembre 2009) utilizzando il modulo allegato all’ordinanza (cliccare qui) con i seguenti allegati:

  • Preventivo di spesa
  • Perizia giurata
  • Copia della dichiarazione dei redditi presentata l’anno precedente o copia delle scritture contabili.

Il presente articolo rappresenta una sintesi dell’ordinanza 3789 del 9 luglio 2009.

Per maggiori informazioni invitiamo tutti a scaricarla dal sito della Protezione civile (cliccare qui)  e leggerla adeguatamente.

Comments are closed.